Il Venditore informa che ai sensi del D.Lgs. 24.06.2003, n. 209, e successive modifiche e/o integrazioni, le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo possono essere cedute esclusivamente agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione le quali, ai sensi dell’art.1, comma 3°, della Legge 05.02.1992, n. 122, si distinguono nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
Riportiamo le parti di ricambio come elencate nell’allegato III del Decreto n. 209 del 24.06.2003, richiamato all’art. 15, comma 7:
Impianto freni:
• servofreno;
• pompa/cilindro freni;
• dischi/tamburi;
• pinza completa;
• disco portafreni;
• tubazioni flessibili/rigide;
• pedaliera completa;
• caveria freno a mano;
• leva freno a mano.
Sterzo:
• albero superiore e inferiore snodato;
• tiranteria lato cremagliera/ruote;
• tubazioni idroguida;
• organi servosterzo.
Sospensione anteriore/posteriore:
• montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
• bracci oscillanti;
• perni a sfera;
• puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
• traverse e telai;
• ammortizzatori.
Trasmissione:
• semiassi.
Varie:
• tubazioni impianto alimentazione;
• pompa benzina esterna;
• sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).
Il Venditore si riserva, pertanto, il diritto di non evadere gli ordini che presentino parti di ricambio facenti parte delle categorie sopra elencate o qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga ne possano fare parte.
È possibile ordinare questi ricambi fornendo gli estremi dell'autoriparatore che fisicamente effettuerà il montaggio dei ricambi.