Per commercio elettronico indiretto si intende una transazione commerciale che avviene in via telematica ma a cui segue la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere
(cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).
Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per i clienti possessori di partita iva e non che richiedono fattura abbiamo un minimo d'ordine di 40 euro. Per ricevere la fattura è indispensabile l'indicazione, via email, di: ragione sociale, partita iva e codice fiscale.